Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Associazione per lo sviluppo degli studi socio economici e territoriali” (ASSET)
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione per lo sviluppo degli studi socio economici e territoriali” (ASSET).
L’Associazione ha sede legale in Aprilia (LT), Via delle Valli 37, CAP 04011.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, o soppressi, uffici ed eventualmente centri di informazione e documentazione sia in Roma che in altre località del territorio nazionale. L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.
ART. 2
OGGETTO
L’Associazione è un ” Centro di Studi” ed ha per scopo principale la promozione e la divulgazione di ricerche e studi nel campo delle scienze e delle attività sociali, economiche e culturali per lo sviluppo territoriale. In particolare l’associazione ha per obiettivo la redazione di ricerche economiche e di sviluppo di piani programmatici nella macro e micro economia dei territori, con particolare riferimento alle opportunità di sviluppo della regione Lazio.
ART. 3
DURATA
L’Associazione ha durata illimitata, ma potrà in qualsiasi momento essere sciolta o posta in stato di liquidazione per volontà dell’assemblea dei soci.
ART.4
SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti che per la loro attività istituzionale, lavorativa o di studio o per il loro oggetto sociale siano interessati all’attività dell’Associazione medesima.
I soci possono essere:
A)FONDATORI
sono tali i sottoscrittori dell’atto costitutivo;
B) ORDINARI
sono tali le persone fisiche e gli Enti non commerciali che intendono svolgere un ruolo attivo nel perseguimento delle attività istituzionali dell’Associazione.
Le condizioni necessarie per la presentazione della domanda di adesione sono
- riconoscersi nello Statuto ed impegnarsi all’osservanza delle norme in esso contenute;
- per le persone fisiche, godere dei diritti civili e politici;
- per gli Enti non commerciali, svolgere attività non in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
- assumere formalmente l’impegno del versamento delle quote sociali.
C) SOSTENITORI:
sono tali gli imprenditori, gli Enti e le Società commerciali che, attraverso il pagamento della quota sociale, intendono sostenere, anche temporaneamente, alcuni degli scopi culturali e scientifici dell’Associazione, senza partecipare alle scelte organizzative e funzionali dell’Associazione.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione, è necessario presentare domanda al Consigli Direttivo, dichiarando la piena disponibilità ad uniformarsi al presente statuto e alle delibere degli organi sociali.
L’ammissione a socio viene deliberata dal Consigli Direttivo nella prima seduta utile.
Il Consiglio Direttivo accertati i requisiti del richiedente, assegna, a suo inappellabile giudizio, la qualifica di socio.
ART. 5
DOVERE DEI SOCI
Ogni socio , iscrivendosi all’Associazione, deve impegnarsi a divulgare il fine dell’Associazione, prestando anche, se necessario, la sua opera in favore della stessa e ponendo a disposizione degli associati la sua esperienza e capacità professionale.
ART. 6
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
Tutti i soci, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno diritto di partecipare alle assemblee della Associazione, ma solo i soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di voto, mentre i soci sostenitori esprimono solo parere consultivo.
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio stesso sarà devoluto ad Associazioni od Enti aventi finalità analoghe, ai sensi del successivo art. 17.
ART. 7
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni o recesso;
- mancato versamento delle quote nei termini fissati dal Consiglio;
- perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione;
- espulsione per indegnità, deliberata dal Consiglio;
- decesso.
ART. 8
RECESSO
II socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia nei confronti dell’Associazione decorsi 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 9
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
D) il Segretario.
ART. 10
ASSEMBLEA
Le assemblee dei soci possono essere tanto ordinarie quanto straordinarie e sono convocate con avviso ai soci inviato almeno 10 giorni prima dell’adunanza o con altre forme di pubblicità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea provvede ogni cinque anni alla nomina delle cariche sociali.
L’Assemblea ordinaria annuale:
A) approva il bilancio preventivo e il resoconto dell’attività dell’Associazione e delinea gli indirizzi di politica culturale e di ricerca per l’anno in corso, nonché le iniziative conseguenti;
B) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno su proposta o per iniziativa del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle variazioni che potranno intervenire nello statuto sociale e sullo scioglimento dell’Associazione, e viene convocata con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in quella straordinaria, ivi comprese le modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto e la delibera di anticipato scioglimento, sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, ove ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci ammessi a far parte dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
In tutte le riunioni e le Assemblee i Soci possono intervenire personalmente o con delega conferita ad un altro socio.
Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono formare oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario.
Le delibero dell’Assemblea vincolano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea dei Soci, da tre a nove consiglieri eletti tra i soci fondatori e ordinali. Qualunque sia il numero di componenti il Consiglio Direttivo, e ve ne siano in numero sufficiente, almeno 2/3 del Consiglio deve essere costituito da Soci fondatori.
Il Consiglio dura in carica cinque anni.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne faccia comunque richiesta motivata un terzo dei consiglieri.
Le riunioni sono valide con la maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere assunte sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
La convocazione del Consiglio deve avvenire per posta almeno 10 giorni prima della riunione: in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche via fax o a mezzo telegramma non meno di due giorni prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo:
- cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
- redige i bilanci e compila i progetti per l’impiego di eventuali attivi di bilancio;
- delibera su tutti gli atti e contratti inerenti alle attività e alla gestione sociale non rientranti nell’ordinaria amministrazione;
- formula e sottopone annualmente all’Assemblea una relazione generale sull’attività svolta, nonché sui bilanci relativi all’esercizio;
- reintegra, mediante cooptazione, i Consiglieri che, per qualsiasi motivo, si trovino nell’impossibilità di continuare ad espletare il mandato;
- fissa l’ammontare delle quote associative annuali ed il termine di versamento delle stesse;
- predispone il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- delibera sull’ammissione, la qualifica e l’espulsione degli Associati;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale
ART. 12
COMITATO SCIENTIFICO
II Consiglio Direttivo potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla nomina di un Comitato Scientifico, scegliendo i componenti tra gli Associati o, in genere, tra persone con particolare formazione culturale e qualificazione professionale nel campo delle scienze giuridiche, storione o filologiche.
Il numero dei componenti il Comitato sarà, eventualmente, stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.
I mèmbri del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto del Comitato Scientifico ove si ritenga che esso debba essere costituito.
ART. 13
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale dell’associazione; in caso di assenza od impedimento le sue prerogative spettano al Segretario.
In particolare, il Presidente:
a) rappresenta l’Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi;
b) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
c) firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l’Associazione;
d) cura, in qualità di responsabile scientifico, i rapporti con gli altri Enti o Istituti Pubblici o Privati di Ricerca.
ART. 14
IL SEGRETARIO
II Segretario esercita le funzioni di rappresentanza ed ha la firma sociale dell’Associazione su delega o in assenza o impedimento del Presidente.
In particolare, il Segretario può ricevere la delega per procedere all’apertura di uno più conti correnti bancari e per le operazioni connesse.
ART. 15
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
Le rendite dell’Associazione sono costituite dalle quote associative dei soci, dai contributi straordinari e dalle liberalità dei soci o di terzi; dai diritti e crediti che le pervengono a giusto titolo.
L’anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
ART. 16
CONTROVERSIE
Le controversie tra soci e tra un socio e l’Associazione in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto verranno decise da un Collegio Arbitrale.
Il Collegio sarà composto da tre membri dei quali i primi due designati da ciascuna della parti nelle forme previste dall’art. 810 c.p.c. ed il terzo da essi medesimi se d’accordo, altrimenti mediante designazione del Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente.
L’arbitrato avrà luogo in Roma nelle forme dell’arbitrato irrituale.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dall’ultima accettazione dell’incarico e dovrà rispettare quanto previsto dall’alt, 823 c.p.c.
ART. 17
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento deliberato dall’Assemblea per volontà della maggioranza dei soci fondatori o per riduzione dei soci a meno di tre, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L’attivo che residua dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altri Enti o Associazioni aventi finalità analoghe a quella dell’Associazione.
ART. 18
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.